Emergenza COVID-19: Disposizioni governative su rimborsi degli abbonamenti non utilizzati

In merito alle condizioni e alle procedure per accedere ai rimborsi degli abbonamenti, nell’articolo 215 del Decreto Legge n.34 emanato il 19 maggio 2020 si trovano alcune prime indicazioni al riguardo.

In sostanza, salvo altre disposizioni che dovessero essere stabilite a livello regionale, al momento non si prevede il rimborso monetario per la parte di abbonamento non utilizzato ma si lascia alle singole Aziende di trasporto la scelta tra il “prolungamento di validità” dell’abbonamento oppure l’emissione di un voucher a compensazione della parte di spesa corrispondente alla parte di abbonamento non goduta.

Di seguito si riporta il testo dell’articolo 215.

Art. 215

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché’ dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico  locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborsooptando  per  una delle seguenti modalità:
    a) emissione di un voucherdi importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
    b) prolungamento della durata dell’abbonamentoper un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.  
  1. Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:
    a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
    b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in  parte, del  titolo  di  viaggio  in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di  contenimento di cui alla lettera a).
  1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazionedi cui al comma 2, il vettore procede al rimborsosecondo le modalità di cui al comma 1.

 

Skip to content