La falsa attestazione di identità al controllore è reato.
Con la sentenza n. 406 del 6 giugno scorso la quinta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che chi viene sorpreso su un mezzo pubblico di trasporto senza regolare titolo di viaggio e dichiara all’agente accertatore incaricato dall’Azienda dati falsi sulla propria identità, incorre nel reato più grave di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità punito dall’art. 495 del codice penale.
Per il Collegio dei giudici è corretta la qualificazione dell’impiegato accertatore come pubblico ufficiale allorché, in presenza di infrazioni al regolamento di servizio, procede all’accertamento dell’identità personale del trasgressore, alla contestazione della violazione ed alla redazione dell’apposito verbale sulla base di previsioni normative nazionali e regionali.
I giudici evidenziano come, in base alla giurisprudenza di Cassazione, ciò che è dirimente per distinguere il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale dal meno grave reato di false dichiarazioni sulla identità personale è rappresentato dalla destinazione delle dichiarazioni ad essere trasfuse in atto pubblico come, in base alle norme regionali e nazionali, è da considerare il verbale di accertamento del dipendente incaricato dell’Azienda di Tpl.