Bonus trasporti pubblici 2019

Le spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale rientrano tra le detrazioni Irpef del 19% che a partire dal 2018 possono essere indicate nel modello 730/2019 o nella dichiarazione dei redditi “persone fisiche”, al fine di una riduzione delle imposte dovute.  

E’ possibile dunque detrarre dall’Irpef il 19% del costo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro. Secondo quanto affermato dalle Entrate nel corso di Telefisco 2019, possono ritenersi validi i chiarimenti forniti con la circolare 19/E/2018 in merito agli abbonamenti agevolabili.

Deve trattarsi, in particolare, di titoli di trasporto che consentono di fare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non sono agevolabili quelli con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come le carte turistiche.

Il servizio di trasporto deve essere reso da enti pubblici o da soggetti privati affidatari sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici, e può riguardare spostamenti all’interno di una regione o l’attraversamento di più regioni. Per la detrazione, occorre essere in possesso del titolo di viaggio e della documentazione relativa al pagamento.

Se l’abbonamento è nominativo, devono esservi indicate la durata e l’importo della spesa; e in caso di emissione o ricarica di un titolo di viaggio elettronico, bisogna disporre di idonea documentazione certificativa, con le indicazioni essenziali del servizio acquistato. Per i titoli di viaggio non nominativi è inoltre necessaria un’autocertificazione resa dal fruitore dell’abbonamento (art. 47del Dpr 445/2000).

Va precisato che la detrazione spetta anche in caso di acquisto dell’abbonamento per i familiari a carico, fermo restando il limite annuo di 250 euro complessivi. Poiché non è detraibile la spesa rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali, occorre prestare particolare attenzione alla Certificazione unica (Cu) 2019 rilasciata dal proprio sostituto d’imposta, nel caso in cui quest’ultimo abbia tenuto conto del bonus.

 (estratto dal “Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2019)

 

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